Allegato B) dell'atto a rogito
Notaio Dott.Francesco Gallotti
di Pavia del 18/05/2018 n.6785/5084 di rep.
Statuto Sociale
della
Battellieri Cristoforo Colombo
Societ Cooperativa Sportiva Dilettantistica
TITOLO 1
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE - SCOPO – SEDE
– DURATA
Articolo
1 - Costituzione – Denominazione
EĠ costituta una Societ cooperativa sotto la denominazione ÒBattellieri
Cristoforo Colombo Societ Cooperativa Sportiva DilettantisticaÓ.
La bandiera della societ di forma
rettangolare e costituita dal colore bianco e verde, disposti
orizzontalmente, in modo che il verde si trovi nella parte superiore.
Le modalit dĠuso della bandiera
sociale, saranno di volta in volta deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo
2 - Scopo
La societ ha scopo mutualistico e, per quanto non stabilito nel
presente statuto, retta dai principi di mutualit e, ai sensi delle leggi
vigenti in materia, dalle norme del libro V, Titolo VI del Codice Civile e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla societ per
azioni.
La societ ha lo scopo di favorire lĠesercizio da parte degli
associati di attivit sportiva dilettantistica anche a carattere non
competitivo in varie attivit quali l'atletica leggera, il canottaggio, la
canoa, il ciclismo e le bocce.
La societ potr organizzare lĠattivit ludico
didattica per lĠavvio, lĠaggiornamento e il perfezionamento nelle
discipline su riportate, nonch la gestione di locali di ritrovo e di fini
sociali.
Inoltre si propone di organizzare attivit motorie, culturali e
ricreative finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al
miglioramento della qualit della vita.
La societ potr organizzare eventi sportivi, culturali,
ricreativi, feste, manifestazioni, gite, tornei, giochi anche da tavolo e/o
carte, ivi compresa lĠattivit di somministrazione di
alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci.
La societ non ha scopo di lucro. I proventi delle attivit non
potranno in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forme indirette.
Il fine mutualistico potr essere perseguito sia direttamente
fornendo i servizi ai soci, sia indirettamente attraverso forme che rispondono sempre agli interessi dei soci e che siano
determinate dal Consiglio di Amministrazione.
La societ cooperativa pu svolgere la propria attivit anche
nei confronti di terzi. La societ apolitica e apartitica. La societ potr aderire o affiliarsi,
secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione, a Federazioni o
Organismi Sportivi Internazionali, Nazionali, Regionali e Provinciali.
Per lĠattuazione dellĠoggetto sociale sopra riportato e per la
realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Societ potr (a
titolo meramente esemplificativo):
a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare
e finanziario che fosse ritenuto utile, necessaria e pertinente, e in
particolare quelle relative alla costruzione,
lĠampliamento, lĠattrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi
compresa lĠacquisizione delle relative
aree, nonch lĠacquisto di immobili da destinare ad attivit sportive;
b) promuovere e pubblicizzare la sua attivit e la sua immagine
utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.
Articolo
3 - Durata
La durata della societ viene stabilita
sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta)
e potr essere prorogata con deliberazione dellĠAssemblea dei soci.
Articolo
4 - Sede
La societ ha sede nel comune di Pavia. Spetta all'organo
amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del
territorio comunale. Spetta
all'assemblea deliberare il trasferimeto della sede
in altri comuni nonch l'istituzione e soppressione di
sedi secondarie.
TITOLO 2
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 5 - Patrimonio
Sociale
Il patrimonio sociale costituito:
a) dal capitale sociale che variabile ed formato da numero
illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna ed
indivisibili;
b) dalla Riserva Ordinaria;
c) dalle eventuali Riserve Straordinarie;
d) da elargizioni o donazioni e dai premi che i soci
conseguissero in regate od altre manifestazioni
sportive alle quali prendessero parte in rappresentanza o per delegazione della
societ.
e) da ogni altro fondo od
accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di
oneri futuri.
Articolo 6 - Azioni
é esclusa lĠemissione dei titoli azionari e pertanto la
qualifica di socio risulter acquisita con
lĠannotazione a libro soci. Le azioni sono nominative
e personali non possono essere cedute n in qualsiasi modo sottoposte a pegno
od a vincolo, spettando il diritto di recesso ai sensi e nei limiti dellĠart.
2530 c.c. In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle
azioni.
Gli eredi provvisti dei requisiti per lĠammissione alla Societ
possono subentrare, ai sensi dellĠart. 2534 c.c., nella
partecipazione del socio deceduto.
L'organo amministrativo si pronuncia sulla
richiesta di subentro presentata dagli eredi con le stesse modalit
previste per l'ammissione di nuovi soci. Si applica l'articolo 2534 terzo comma
c.c.
In caso di scioglimento del rapporto
associativo la societ provvede, ai sensi dellĠart. 2535 c.c. al rimborso della
partecipazione agli aventi diritto, limitatamente alla parte di capitale
versata dal socio, nonch degli eventuali versamenti
in conto capitale, al netto delle eventuali perdite accumulate dalla societ,
emergenti dallĠultimo bilancio approvato e previa compensazione con gli
eventuali debiti del socio verso la societ a qualsiasi titolo. La liquidazione non comprende il rimborso
del soprapprezzo eventualmente versato dal socio in sede di sottoscrizione
delle azioni.
Articolo 7 - Numero di azioni
Nessun socio pu possedere un numero di
azioni superiori a quelle per legge stabilito per le Societ Cooperative.
TITOLO 3
S O C I
Articolo 8 - Ammissione
Soci
Il numero dei soci illimitato. Possono chiedere lĠammissione
alla Societ, presentando formale domanda, tutti coloro
che abbiano raggiunto la maggiore et. Nella domanda dovranno essere indicati i
dati anagrafici, il codice fiscale, lĠimpegno a versare lĠimporto totale delle
quote di ammissione (quota di ingresso, azione
societaria, quota sociale e corrispettivi dei servizi) con la esplicita
dichiarazione di sottoporsi agli obblighi tutti del presente Statuto, del
Regolamento e delle deliberazioni sociali emanate od emanande.
La domanda dovr essere firmata da due soci effettivi presentatori che
attestano lĠonorabilit del richiedente.
Articolo 9 - Accoglimento della domanda -
Obblighi e diritti dei soci - Recesso
LĠaccoglimento della domanda di ammissione dei nuovi soci fatta con deliberazione dal Consiglio dĠAmministrazione a
sensi dellĠart. 2528 c.c e
con le modalit previste dal Regolamento sociale. Il Consiglio di
Amministrazione ha lĠobbligo di motivare lĠeventuale rigetto secondo la
procedura prevista dallĠart. 2528 c.c.
I soci hanno lĠobbligo:
– di liberare le azioni e di versare i contributi
nei termini e nei modi fissati dal Consiglio di amministrazione,
nellĠosservanza dello Statuto e del Regolamento;
– di osservare lo statuto, i regolamenti e le
deliberazioni degli organi sociali, di collaborare al buon andamento della
societ e di favorire in ogni modo gli interessi sociali.
I soci hanno diritto:
– di partecipare alle deliberazioni
dellĠassemblea ed alle nomine alle cariche sociali;
– di usufruire dei servizi offerti dalla societ
e di farne usufruire ai propri aggregati come
definiti al successivo art. 10, nei modi e nei limiti fissati
dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
– di prendere visione del bilancio annuale e di
presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o desideri riferentesi
alla gestione sociale;
– di esaminare il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, se
questĠultimo esiste, quando rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del
numero complessivo dei soci iscritti nel libro soci e in regola col pagamento
dei contributi.
LĠesercizio di tali diritti spetta solo ai soci in regola con la
liberazione delle azioni e con il versamento dei contributi.
Ciascun socio pu recedere dalla societ esclusivamente nei casi
inderogabili previsti dalla legge e si applica in tal caso lĠarticolo 2532 c.c.
Il recesso non pu essere parziale e ha effetto sia per il
rapporto sociale che, in deroga allĠarticolo 2532
c.c., per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione al socio del
provvedimento di accoglimento della domanda.
Il socio che intende recedere dalla societ
deve inoltrare, almeno sessanta giorni prima del termine di ogni esercizio
sociale, la relativa comunicazione scritta mediante raccomandata postale o a
mani al Consiglio di Amministrazione, che adotta le determinazioni previste
dallĠart. 6) entro il termine dellĠesercizio sociale in corso.
La comunicazione di recesso non esime il socio dai versamenti
ancora dovuti, compresi quelli relativi allĠanno in
cui essa stata presentata.
Articolo 10 - Aggregati
Possono accedere ai servizi e ai locali della societ:
a) il coniuge, lĠunito civilmente ed il
convivente di fatto del socio qualificato ai sensi della legge 20 maggio 2016
n. 76 e s.m.i. , il fidanzato/a del socio effettivo;
b) i figli dĠambo i sessi del socio o convivente purch di et
superiore a 12 anni, facenti parte del nucleo
familiare, il fidanzato/a;
c) i figli di non soci con et compresa fra gli anni 14 e gli anni 18 qualora i genitori o chi ne esercita la
potest abbia a prestare il proprio assenso obbligandosi in proprio.
d) limitatamente allĠuso dei pontili, una sola persona fisica
indicata dal socio che non rientra tra quelle di cui ai succitati punti, purch
lo stesso socio sia proprietario di una imbarcazione.
Il regolamento determina le modalit
dellĠaccesso degli utenti di cui sopra detti ÇaggregatiÈ e il contributo
annuale dovuto dal socio aggregante.
Articolo 11 - Presidente
onorario
Il Consiglio di Amministrazione potr proporre allĠAssemblea
Ordinaria il nominativo del socio che assumer la
carica di Presidente onorario. Non potr essere eletto alla carica di
Presidente onorario colui che faccia parte del
Consiglio di Amministrazione o di altri organi sociali.
Il Presidente onorario non membro del Consiglio di
Amministrazione n ha poteri di rappresentanza. Il Presidente onorario dura in
carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua nomina e potr essere rieletto.
Articolo 12 - Sanzioni
La violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento da
parte dei soci e dei loro aggregati comporta, seconda la sua gravit, le
seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) sospensione dalla attivit sociale
per un minimo di giorni 7 ad un massimo di anni l;
d) espulsione.
Articolo 13 -
Dimissioni, Decadenza, Espulsione
La qualit di socio si perde:
a) per dimissioni che dovranno essere comunicate alla Societ a
mezzo raccomandata spedita almeno due mesi prima della chiusura dellĠesercizio
sociale (31 Dicembre); il socio dimissionario non potr pi prendere parte alle
deliberazioni sociali ancorch le dimissioni non siano state accettate;
b) per decadenza, su deliberazione del Consiglio
dĠAmministrazione per mancato pagamento delle quote di partecipazione o per
mancata corresponsione dei contributi annuali;
c) per espulsione, per inosservanza delle disposizioni dellĠatto
costitutivo, dello statuto, del regolamento e delle delibere degli organi
sociali nonch per comportamenti che cagionino
pregiudizio alla societ o ne ledano il prestigio o comunque compromettono il
funzionamento della societ e il buon rapporto con gli altri soci.
d) per decesso.
TITOLO 4
ESERCIZIO SOCIALE E
BILANCIO
Articolo 14 - Esercizio
sociale, Utili.
LĠesercizio sociale va dal lĦ gennaio al 31 Dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provveder
alla redazione del bilancio sociale con i relativi documenti e della relazione
sulla gestione. Gli utili netti annuali saranno cos ripartiti:
- al fondo di riserva legale, qualunque sia il
suo ammontare, non meno della quota prevista dalla legge;
- ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, fermo lĠeventuale disposto della normativa
speciale in materia circa lĠammontare e i beneficiari dellĠattribuzione, non
meno della quota stabilita dalla legge;
- la quota di utili non assegnata ai sensi delle
lettere precedenti dovr essere accantonato a riserva.
Anche ai fini di cui allĠart 2514 del Codice civile e della
vigente normativa in materia di societ sportive dilettantistiche:
- non potranno comunque essere distribuiti dividendi;
- le riserve non potranno essere distribuite ai soci, n essere
imputate a capitale;
- in caso di scioglimento, la societ cooperativa dovr
devolvere l intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale, a fini sportivi.
TITOLO 5
ORGANI SOCIALI
Articolo - 15 Organi
Gli organi sociali sono: lĠAssemblea, il Consiglio di
Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.
ASSEMBLEE
Articolo 16 - Assemblee
LĠAssemblea ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
LĠAssemblea ordinaria deve essere convocata per lĠapprovazione
del bilancio almeno una volta lĠanno entro 120
(centoventi) giorni dalla chiusura dellĠesercizio sociale.
Nei casi e con le modalit di cui al
secondo comma dellĠarticolo 2364 c. c. il bilancio potr essere approvato nel
maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dellĠesercizio.
LĠassemblea ordinaria delibera su tutte le materie di sua competenza secondo la legge e che vengano posti
allĠordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione, oppure su istanza dei
Sindaci o dei soci, che per dovranno rappresentare almeno un decimo della totalit
di essi: determina, su proposta del Consiglio di amministrazione, la misura del
contributo annuo ordinario, del contributo speciale e straordinario.
Sono compiti dellĠAssemblea in seduta ordinaria, oltre quelli previsti inderogabilmente dalla legge:
- approvare la relazione del Consiglio dĠAmministrazione
sullĠattivit dellĠanno sociale trascorso;
- eleggere i componenti del Consiglio di
Amministrazione e, se lo ritiene, il Presidente al suo interno, nonch eleggere
i componenti del Collegio dei Sindaci, se nominati;
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- approvare i programmi dellĠattivit da svolgere;
- decidere su tutte le questioni che lĠOrgano
Amministrativo ritiene opportuno sottoporre all'assemblea e su quelle proposte
dai soci (che rappresentino almeno un decimo degli stessi) compresa la
misura del contributo annuo nonch del contributo speciale e straordinario.
Sono compiti dellĠAssemblea in seduta straordinaria, oltre quelli previsti inderogabilmente dalla legge:
- deliberare le modifiche statutarie;
- Delibere sullo scioglimento della Societ.
LĠassemblea ordinaria deve altres approvare il regolamento e le
eventuali sue modificazioni (ai sensi dellĠart. 2521
c.c. con le maggioranze previste per la assemblea
straordinaria).
Articolo 17 - Convocazione
su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci
L'assemblea dovr essere convocata dal Consiglio di
Amministrazione ove lo richiedano almeno un decimo del numero complessivo dei soci iscritti a libro soci.
In caso di richiesta di convocazione dell'assemblea
da parte del Collegio Sindacale o dei soci, l'Assemblea dovr essere convocata
non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Articolo 18 - Modalit
di convocazione
LĠassemblea convocata, su delibera del Consiglio di
Amministrazione, mediante avviso contenente lĠelenco delle materie da trattare,
lĠindicazione del giorno, dellĠora e del luogo della
prima e, eventualmente, della seconda convocazione o di quelle successive.
LĠavviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello
fissato per lĠadunanza, con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al
domicilio risultante dal libro dei soci, o con qualsiasi altro mezzo che
consenta di verificare la provenienza e avere riscontro della ricezione; nel
caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari,
lĠavviso deve essere spedito al numero di telefax, allĠindirizzo di posta
elettronica o allo specifico recapito che siano stati
espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro
soci.
Qualora la societ faccia ricorso al mercato del capitale di rischio l'avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima
dell'Assemblea: in tale caso il regolamento potr prevedere che, qualora sia
adottata la predetta formalit di convocazione, in aggiunta alla stessa i soci
siano avvertiti anche con altro mezzo, specificandone le modalit, senza che
ci assurga comunque a formalit di convocazione, ai fini della validit
dell'assemblea.
In mancanza delle formalit suddette, l'assemblea si reputa
regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, sono
presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all'assemblea la
maggioranza dei componenti degli organi amministrativi
e, se nominati, di controllo.
Articolo 19 -
Maggioranze
Le assemblee tanto ordinarie che
straordinarie sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima
convocazione quando sia presente o rappresentato
almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda
convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o
rappresentati alle adunanze.
Non raggiungendo per lĠora fissata il numero stabilito per la
validit dellĠAssemblea, la stessa sar rinviata in seduta di seconda
convocazione, che qualora non indicata nellĠavviso, dovr essere riconvocata
nei termini di legge.
Articolo 20 - Diritto di
voto
Nessun socio, qualunque sia il numero delle quote che possiede, pu avere in Assemblea pi di un voto.
I soci non possono farsi rappresentare nelle Assemblee se non
per delega scritta rilasciata ad altro socio effettivo. Ogni socio non pu
disporre che di una sola delega.
Le riunioni assembleari si svolgono
presso la sede della societ o in altro luogo nel Comune di Pavia.
Le deliberazioni dellĠassemblea, siano esse assunte in sede
ordinaria o straordinaria, devono constare da verbale sottoscritto dal
presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dellĠassemblea e, anche in
allegato, il nome e cognome dei partecipanti; deve altres indicare le modalit e il risultato delle votazioni e deve consentire,
anche per allegato, lĠidentificazione dei soci favorevoli, astenuti o
dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti allĠOrdine del Giorno.
Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere
redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
eventuali obblighi di deposito e pubblicazione e trascritto, senza indugio, nel
libro delle decisioni dei soci.
Si applica, in quanto compatibile,
lĠart. 2375 c.c.
Articolo 21 - Presidenza
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede
lĠAssemblea e nomina un Segretario che redige il verbale. In caso di sua
assenza o impedimento lĠAssemblea nomina il proprio Presidente.
Articolo 22 -
Deliberazioni
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci
presenti o rappresentanti nelle adunanze. Le votazioni si fanno di regola per
alzata di mano, con prova e controprova.
Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede
per appello nominale o per scrutinio segreto.
Lo scrutinio segreto dovr essere adottato a pena di nullit per
le nomine alle cariche sociali e nelle questioni concernenti persone o quando
lo richieda la maggioranza dei presenti. In caso di parit per la votazione
segreta, la proposta di intende respinta.
Un medesimo oggetto non potr essere posto allĠOrdine del Giorno
se non alla distanza di sei mesi dalla precedente
deliberazione salvo parere favorevole del Consiglio dĠAmministrazione.
CONSIGLIO
DĠAMMINISTRAZIONE
Articolo 23 -
Composizione
Il Consiglio di Amministrazione composto da
cinque soci e precisamente da un Presidente effettivo e da 4 (quattro)
consiglieri.
é fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima
carica in altre societ o associazioni
sportive dilettantistiche, nell'ambito della medesima federazione
sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero
nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione
sportiva. Tutti gli amministratori, ivi compreso il
Presidente, devono essere soci.
Il Presidente ed i membri eletti,
durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono esonerati dallĠobbligo di
prestare cauzione.
Articolo 24 - Nomina dei
membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
I membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono nominati dall'assemblea
ordinaria dei soci.
Ove l'assemblea, in sede di nomina, decida di designare essa
stessa, tra i membri nominati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione,
lĠelezione del Presidente deve essere fatta con votazione separata ed in precedenza alla nomina degli altri Consiglieri. Se i
candidati a tale ufficio fossero pi di due e nessuno raccogliesse la
maggioranza dei voti presenti si proceder ad una
votazione di ballottaggio fra i due che avranno ottenuto il maggior numero dei
voti.
Ove l'assemblea, in sede di nomina, decida di non nominare essa
stessa, tra i membri nominati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione
e, in ogni caso, quanto ai membri diversi dal Presidente, risulteranno
eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.
In caso di parit di voti ottenuti tra due o pi candidati, si
proceder ad una votazione di ballottaggio fra i
candidati che avranno ricevuto egual numero di voti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato
dall'assemblea, verr scelto dal Consiglio stesso tra
i suoi membri.
Art. 25 Delega di poteri
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti
previsti dagli articoli 2381 e 2544 c.c., pu delegare proprie attribuzioni in
tutto o in parte singolarmente ad uno o pi dei suoi
componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo
composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei
poteri attribuiti.
Il Consiglio dĠAmministrazione pu nominare
nel suo seno un Vice Presidente, un Segretario, un Economo, un Ispettore
nautico delegando agli stessi in conformit a quanto previsto dal comma
precedente, proprie attribuzioni.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per
il compimento di determinati atti o categorie di atti,
determinandone i poteri.
In ogni caso, quando il soggetto nominato non
fa parte del consiglio di amministrazione, l'attribuzione del potere di
rappresentanza della societ regolata dalle norme in
tema di procura.
Articolo 26 - Riunioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del
Presidente o, in sua assenza o suo impedimento, del Vice Presidente,
ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e perch possa validamente deliberare occorre la presenza della maggioranza dei suoi
membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti;
a parit di suffragi prevarr il voto del Presidente.
Articolo 27 - Funzioni e cessazione dalla carica
Al Consiglio di Amministrazione compete
lĠordinaria e la straordinaria amministrazione per la gestione della societ,
fatto salvo quanto riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza
dellĠAssemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
a)
fissa lĠordine del giorno delle assemblee dei soci
e loro convocazione;
b)
redige il bilancio consuntivo annuale;
c)
cura il conseguimento dei fini sociali in armonia
con le deliberazioni dellĠAssemblea;
d)
propone allĠAssemblea il bilancio di previsione e la
misura dei contributi annuali;
e)
adotta i provvedimenti sanzionatori di cui
allĠarticolo 12;
f)
adotta i provvedimenti di decadenza ed espulsione
di cui allĠarticolo 13;
g)
delibera in merito all'acquisizione a qualsiasi
titolo dei beni mobili e degli impianti sociali;
h)
determina le modalit di utilizzazione di tutti i beni
sociali;
i)
delibera in merito alla stipulazione dei contratti
relativi al personale che presta servizio presso la societ;
j)
predispone le norme per il funzionamento della sede e
degli impianti;
k)
propone allĠassemblea la nomina del Presidente
onorario di cui allĠart. 11
l)
delibera in merito all'apertura o all'accensione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma con banche e societ finanziarie e il
rilascio di garanzie reali o personali
m)
nomina il Presidente del Consiglio di
Amministrazione, ove non nominato dall'assemblea.
Ferma restando la possibilit di una decisione assembleare in materia, al Consiglio di Amministrazione
spetta la competenza, per adottare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti
dello statuto a disposizioni normative.
Qualora sulla stessa materia si pronunci sia lĠassemblea
straordinaria che lĠorgano amministrativo sopra
delegato, prevale la delibera anteriore nel tempo. Si applica in ogni caso
lĠart. 2436 c.c.
Il Consiglio dĠAmministrazione pu disporre, per fatti di
particolare gravit e con provvedimento motivato, lĠimmediata sospensione
cautelare del trasgressore, con lĠobbligo di avviare immediatamente il
procedimento disciplinare secondo le modalit
stabilite dal Regolamento. Se nel corso dell'esercizio vengono mancare uno o
pi amministratori, si applica l'art. 2386 del codice civile.
Qualora, per dimissioni o per altre cause,
venga a mancare pi della met degli amministratori, tutti gli amministratori si intendono dimissionari.
Gli amministratori rimasti in carica devono
convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e
decadono dalla carica a seguito dell'accettazione di questi ultimi.
Articolo 28 - Il
Presidente
Al Presidente attribuita la rappresentanza giudiziale ed
estragiudiziale della Societ Egli pu adottare provvedimenti
urgenti e indifferibili, soggetti a successiva ratifica da parte del Consiglio.
Il Presidente d esecuzione a tutte le delibere del Consiglio di
Amministrazione ed ha facolt di promuovere azioni ed
istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche
per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare allĠuopo avvocati e
procuratori alle liti.
Articolo 29 - Assenza o impedimento
In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vice
Presidente le loro funzioni, ivi comprese quelle relative
alla rappresentanza legale della societ, spettano al Consigliere pi
anziano di et.
Di fronte ai terzi, la firma del Vice
Presidente o del Consigliere Anziano fa piena prova dell'assenza o
dell'impedimento rispettivamente del Presidente o del Vice Presidente.
Articolo 30 -
Gratuit della carica
Le funzioni del Consiglio di Amministrazione
sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.
COLLEGIO DEI SINDACI
Articolo 31 Composizione, funzioni
Qualora ricorrano i requisiti dellĠarticolo 2409-bis c.c. e
fuori dai casi in cui leggi speciali impongano la certificazione del bilancio,
il controllo contabile pu essere esercitato dal Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale dovr essere nominato nei casi previsti
allĠarticolo 2543 c.c.
Il Collegio dei Sindaci composto da
tre membri effettivi e da due supplenti eletti preferibilmente tra i soci
dallĠassemblea, alla quale spetta la nomina del Presidente del Collegio
medesimo.
Ove fossero richiesti dalla legge requisiti professionali
specifici i Sindaci potranno essere anche non soci, retribuiti secondo le
tariffe professionali.
Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel
registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Ai Sindaci sono attribuite le funzioni stabilite dalla legge e
dal presente statuto. I Sindaci rimangono in carica tre anni e sono
rieleggibili.
Articolo 32 -
Scioglimento della Societ
La Societ si intende sciolta di
diritto nei casi previsti dal Codice Civile. LĠAssemblea pu deliberare
lĠanticipato scioglimento della societ. LĠAssemblea straordinaria che dichiara
lo scioglimento della Societ deve provvedere alla nomina dei liquidatori
scegliendoli, possibilmente tra i soci.
Articolo 33 Cessazione della societ
Nel caso di cessazione della societ, lĠintero patrimonio
sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve
essere devoluto a fini sportivi.
Articolo
34 Regolamenti interni
Il funzionamento tecnico ed
amministrativo della societ disciplinato da un regolamento interno. I regolamenti
sono predisposti dagli amministratori e approvati dallĠassemblea ordinaria con
le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Articolo 35 - Varie
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del
revisore, se nominati, per i loro rapporti reciproci e con la societ, quello
che risulta dai libri sociali.
Articolo 36 - Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto
si applicano le vigenti leggi.
Pavia, 18 (diciotto) maggio 2018 (duemiladiciotto)