LA SEDE SOCIALE
Art. 1 Ingresso in sede
La Società Battellieri Colombo, per la ricreazione e lo svago dei propri iscritti, dispone di una sede il cui ingresso è riservato ai soci effettivi, ai loro aggregati e agli eventuali ospiti i quali, tutti, sono tenuti all’osservanza dello Statuto, del presente Regolamento e di qualsiasi altra disposizione sociale di cui all’art.9 dello Statuto.
I soci e gli aggregati sono tenuti a mostrare le loro tessere di riconoscimento ogni volta che ne siano richiesti.
Art. 2 Orari di apertura
Spetta al Consiglio fissare gli orari di apertura della sede e dell’Ufficio di Segreteria dandone notizia con avviso all’Albo sociale.
Il periodo di apertura della casa galleggiante decorre di norma dal 1° Aprile al 30 Settembre di ogni anno dalle ore 8,00 alle ore 20,00 circa di ogni giorno.
Art. 3 Utilizzo locali della Sede e della Casa Galleggiante
Ogni socio può usufruire in via eccezionale dell’uso privato del salone, delle sale al pianoterra e il salone della casa galleggiante, limitatamente al periodo di agibilità e di norma quando la Società è chiusa previa domanda scritta motivata al Consiglio di Amministrazione il quale, compatibilmente con le esigenze della Società ed alle condizioni che riterrà opportuno dettare, potrà accordare il proprio parere favorevole.
Il Consiglio di Amministrazione è inoltre competente a disciplinare le modalità di utilizzo dei locali di cui sopra da parte dei soci e ad autorizzare, in via eccezionale, l’uso degli stessia soggetti esterni.
Nel caso che la richiesta sia respinta, il Consiglio d’Amministrazione deve fornire al richiedente le motivazioni del diniego.
Il socio al quale è stata concessa l’autorizzazione di usare delle strutture sociali, è ritenuto unico responsabile del buon uso e degli eventuali danni arrecati da coloro che ne usufruiranno.
I minori, i figli dei soci possono accedere in Società ed usufruire degli impianti e delle attrezzature sociali, solo se autorizzati dal padre o da chi ne fa le veci che si renderanno garanti del loro buon comportamento assumendosi tutte le responsabilità derivanti dalla loro presenza in Società.
I minori esterni, invece, possono accedere alla Società solo se autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 4 Utilizzo cantiere e attrezzature
I soci potranno disporre durante gli orari di apertura della Società dell’uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature secondo le norme stabilite dal presente Regolamento e in carenza, secondo quanto stabilito di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.
L’uso del cantiere, in particolare, è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Ispettore Nautico.
Per l’uso della cucina occorre richiedere l’autorizzazione scritta almeno cinque giorni prima dell’utilizzo al Consiglio di Amministrazione e con le modalità fissate dallo stesso.
Il richiedente sarà ritenuto unico responsabile del buon uso e degli eventuali danni arrecati da coloro che ne usufruiranno.
Art. 5 utilizzo armadietti
La Società, compatibilmente con le disponibilità, mette a disposizione dei soci che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione, gli armadietti per la custodia degli oggetti personali.
La quota d’affitto dell’armadietto è annua e deve avvenire unitamente al pagamento della quota sociale.
La rinuncia all’uso dell’armadietto deve essere comunicata per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il 30 Novembre dell’anno precedente a quello in cui si intende rinunciare. La mancanza di tale comunicazione impegna il socio anche per l’anno successivo.
È proibito custodire negli armadietti materiale infiammabile, acido o maleodorante o che comunque sia in contrasto con il buon gusto del medesimo.
La Società declina ogni responsabilità nel merito di quanto è custodito negli armadietti dei soci
Art.6 Apertura al pubblico per manifestazioni ufficiali
In occasione di manifestazioni sociali di carattere ufficiale, il Consiglio di Amministrazione può decidere di aprire la Sede e la Casa Galleggiante al pubblico dandone comunicazione mediante avviso da affiggersi all’Albo sociale.
Art. 7 Affissioni all’Albo Sociale
E’ fatto assoluto divieto di affiggere all’Albo sociale avvisi, comunicazioni o qualsiasi altro materiale senza preventiva autorizzazione dal Presidente o del Segretario, fatta salva la pubblicità di manifestazioni sportive relative agli sport sociali.
VITA SOCIALE
Art. 8 I Soci
Possono diventare soci effettivi tutte le persone di nazionalità italiana e straniera di ambo i sessi purché abbiano compiuto il 18° anno di età. La procedura per l’ammissione è descritta dall’art. 7 dello Statuto
È vietato ai soci svolgere attività a scopo di lucro, affiggere manifesti, aprire sottoscrizioni, promulgare iniziative che non siano state preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
Ogni socio allo scopo di tutelare i propri diritti ha facoltà di sporgere reclamo al Consiglio di Amministrazione, unico organo avente potere decisionale sulla conduzione della Società.
È dovere di ogni socio, nell’interesse della Società, di segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali infrazioni che dovesse rilevare allo Statuto o al presente Regolamento, da parte di altri soci.
Il socio ha l’obbligo di comunicare alla segreteria della Società tutti i dati (compresi quelli dell’aggregato) eventualmente richiesti, nonché il proprio indirizzo di posta elettronicae/o di posta certificata che verranno utilizzati in conformità alle vigenti leggi, e di comunicare:
· ogni suo cambiamento di residenza;
· ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica e/o certificata
In caso di accertata inadempienza la società potrà provvedere direttamente a spese del socio.
Art.9 Responsabilità dei soci
I soci sono responsabili dei danni causati alla proprietà sociale da loro stessi, dai loro famigliari e da estranei. Verrà considerato responsabile dei danni arrecati agli impianti ed alle attrezzature della Società, il socio che prima di averne fatto uso non abbia fatto rilevare un eventuale stato di fatto. L’entità del danno sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione in contraddittorio con il responsabile ed il socio dovrà provvedere al risarcimento del danno arrecato.
In caso di controversia sull’entità del risarcimento, il socio potrà ricorrere all’autorità giudiziaria.
Art. 10 Quote di Ammissione
Il Consiglio di Amministrazione può apportare eventuali variazioni alle quote di ammissione ( quota di ingresso, azione societaria, quota sociale e corrispettivi dei servizi) che saranno rese pubbliche mediante esposizione all’Albo Sociale. entro il 30 Ottobre di ogni anno.
Nel caso di dimissione di cui alla lett. a) dell’art13 dello Statuto, qualora il socio dimissionario decidesse di richiedere la riammissione alla società non dovrà versare la quota di ingresso, purché la richiesta venga presentata entro 2 (due) anni dalla data della ricezione della lettera di dimissioni.
Art. 11 Quota Sociale e Servizi
La quota sociale e dei servizi dovrà essere corrisposta semestralmente anche se il socio ne usufruirà parzialmente.
Il socio dovrà versare l’importo relativo alla quota sociale e dei servizi in due semestralità anticipate; la prima entro il 31 Gennaio e la seconda entro il 31 Luglio di ogni anno.
E’ facoltà del socio versare le quote di cui sopra in un’unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il socio moroso non potrà asportare l’imbarcazione dalla sede se non previo pagamento dell’intero debito.
Art.12 Sospensione pagamento quota sociale
Il Consiglio di Amministrazione può concedere ad un socio effettivo la sospensione del pagamento della quota sociale per un periodo non superiore ad anni due; durante tale periodo il socio non può frequentare la sede sociale ed utilizzare le relative attrezzature.
Art.13 Mancato versamento quota sociale
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di espellere il socio che non ha provveduto al pagamento della quota sociale entro le date previste dal precedente art. 11, dopo che allo stesso sia stato notificato il prescritto sollecito.
Qualora nonostante il sollecito il socio risulta inadempiente verrà inviata la diffida con una mora del 10% dell’intera spettanza con avvertimento delle sanzioni di cui all’art. 13 lett. b) (decadenza) dello statuto.
Il socio espulso non è dispensato dal pagamento delle quote arretrate e qualora si dimostrasse insolvente, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di richiedere il pagamento per vie legali.
Art.14 Mancato versamento quota servizio attracco
Il socio che non ha provveduto al pagamento della quota annuale per il servizio di attracco e rimessaggio della propria imbarcazione, dopo che allo stesso è stato notificato il prescritto sollecito, perde il diritto del posto ed il punteggio riferito al posto barca verrà azzerato.
Se il socio usufruisse di un posto di attracco alle zattere galleggianti, questo verrà assegnato al socio avente diritto in graduatoria.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 15 Il Presidente
Ad integrazione di quanto previsto dallo Statuto Sociale, vengono di seguito individuate le funzioni dei singoli componenti il Consiglio di Amministrazione.
IL Presidente è il legale rappresentante della società in qualunque sede amministrativa o giudiziaria o di fronte a terzi.
Ha la responsabilità dell’attività sociale, sovraintende all’amministrazione, vigila e sovraintende la disciplina.
Art. 16 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
Art. 17 Il Segretario
Il Segretario ha la responsabilità diretta dell’Ufficio Segreteria, redige i verbali delle riunioni del Consiglio, tiene la corrispondenza e i libri ufficiali dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, cura la posizione dei soci, autorizza le pubblicazioni di avvisi sull’Albo sociale, conserva gli atti della società di cui ha la controfirma, svolge azioni di coordinamento tra i vari settori della società.
Inoltre cura la contabilità della società ed alla tenuta dei relativi libri contabili, svolge attento controllo della gestione economica, presenta periodicamente al Consiglio la situazione contabile, cura l’esazione delle quote e dei contributi di gestione, nonché il loro versamento nelle casse sociali, presenta periodicamente al Consiglio lo stato della sua gestione accompagnato dalla lista dei soci in arretrato con i pagamenti
Art. 18 Economo
L’Economo ha la responsabilità della programmazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e della loro esecuzione,per gli interventi manutentivi sui beni immobili e mobili della società.
Per gli interventi manutentivi relativi al Cantiere, Casa Galleggiante e Pontili collabora con l’Ispettore Nautico.
Trattiene rapporti con terzi per la fornitura di derrate alimentari e cura la corretta manutenzione delle attrezzature della cucina.
E’ depositario del libro degli inventari e ne aggiorna il contenuto.
Art. 19 Ispettore Nautico
L’ispettore nautico è responsabile dell’attività del cantiere, della sicurezza nell’ambiente di lavoro, e del corretto uso delle attrezzature da parte dei dipendenti e soci e ogni altro intervento relativo alle imbarcazioni.
Cura e programma l’alaggio delle imbarcazioni, previo contatto con i soci, e coordinandosi con i dipendenti.
Eventuali richieste da parte dei soci relative alle imbarcazioni private e sociali dovranno pervenire all’Ispettore Nautico che disporrà in merito.
Art. 20 Incarichi speciali
Altre attribuzioni ed incarichi speciali potranno essere affidati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ad altri componenti il Consiglio stesso o a persone al di fuori del Consiglio, purché soci, quest’ultimi possono partecipare, se richiesti dal Consiglio, alle riunioni dello stesso , ma senza diritto di voto.
USO DEI SERVIZI E DELLE INSTALLAZIONI
Art.21 Soggetti ammessi
Oltre ai soci ordinari, sono ammessi alla frequentazione della società ed all’utilizzo degli impianti ed attrezzature sociali
· Gli aggregati dei soci ordinari di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 10 dello Statuto;
· Gli ospiti dei soci con la regolamentazione di cui al successivo articolo 23.
Art.22 Aggregati
La procedura di ammissione è analoga a quella dei soci effettivi e, nel caso di cui alle lett. b) e c) dell’art 10 dello Statuto, deve essere avvallata dalla firma del padre o di chi ne fa le veci.
Il socio versa per l’aggregato la quota sociale pari ad ¼ (unquarto)ed è esonerato dal pagamento della quota di ingresso dell’aggregato.
L’aggregato nell’anno successivo al compimento del 18°anno di età potrà diventare socio effettivo versando metà quota di ingresso,la quota sociale e i relativi corrispettivi per intero.
Gli aggregati dei soci non hanno titolo per partecipare alle assemblee.
L’aggregato perde il diritto di frequenza alla sede sociale e di utilizzo degli impianti ed attrezzature, qualora il socio di riferimento non sia in regola con il pagamento di spettanza,
L’ aggregato del socio proprietario di una imbarcazione, ex art, 10 lett.c) dello Statuto, ha diritto solo ed esclusivamente all’uso dei pontili.
La quota annua che il socio deve corrispondere anticipatamente alla Società, per l’aggregato è stabilita dall’Assemblea dei soci effettivi, su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Art. 23 Ospiti
Il socio effettivo, ed aggregato maggiorenne, possono ospitare nella Sede sociale e Casa Galleggiante, sotto la loro responsabilità, in via eccezionalepersone esterne , compatibilmente con le esigenze della società.
Si intende per ospite il non socio che usufruisca delle strutture e delle installazioni sportive della società.
Non vengono considerati ospiti, coloro che accedono in società, accompagnati, dal socio effettivo ed aggregato, ma che non utilizzano le strutture e le installazioni sportive.
Possono accedere alla Sede sociale e Casa Galleggiante persone esterne, purché invitate dai soci per pranzi, cene e serate danzanti della Società,fatto salvo le prescrizione del Regolamento per l’uso della Casa Galleggiante.
Sono considerati ospiti barca coloro che vengono accompagnati da un socio esclusivamente sulle imbarcazioni.
Il socio ed aggregato ospitanti gli esterni, che devono attenersi alle norme che regolano la vita sociale, sono comunque responsabili del comportamento tenuto in sede dai propri ospiti e, pertanto, agli effetti disciplinari, qualunque inosservanza o violazione delle norme regolamentari compiuta dall’ospite, verrà considerata come compiuta dallo stesso socio ospitante.
Art. 24 Imbarcazioni sociali
La Società mette a disposizione dei soci le imbarcazioni sociali e ai soli soci effettivi un servizio di attracco all’ormeggio sociale e rimessaggio delle imbarcazioni private.
L’uso delle imbarcazioni sociali è riservato al socio. Eccezionalmente, a seguito di richiesta scritta, il Consiglio di Amministrazione può concedere l’uso delle imbarcazioni ai familiari del socio effettivo o ad esterni a condizione che il socio stesso si renda garante e responsabile di tale uso.
L’uso delle imbarcazioni sociali è subordinato alla ratifica, su apposito registro, del nome di chi ne usufruisce, dell’orario di partenza e di quello di effettivo rientro.
È assolutamente vietato portare sulle imbarcazioni sociali persone in numero eccedente al consentito.
I soci non potranno usare l’imbarcazione sociale oltre la durata di un giorno senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
La Società non è responsabile di eventuali danni a persone, cose o animali, derivati dall’uso delle imbarcazioni sociali da parte dei soci.
Le imbarcazioni verranno attraccate all’ormeggio sociale e rimessate in funzione del miglior utilizzo degli spazi e della loro disponibilità.
Art 25 Ormeggio imbarcazioni dei soci
Il servizio di attracco all’ormeggio sociale e di rimessaggio della Società delle imbarcazioni private, è a disposizione dei soci effettivi che ne facciano richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che compatibilmente con il numero dei posti disponibili, ha la facoltà di accettare o respingere le richieste.
Il socio, inoltre, deve fornire i dati relativi al tipo di imbarcazione ed eventualmente quelli del motore comunicando sempre eventuali variazioni. Qualora il socio intenda procedere all’acquisto di una imbarcazione avente caratteristiche di peso, lunghezza, larghezza e forma diverse da quella di proprietà, deve chiedere preventiva autorizzazione scritta al Consiglio di Amministrazione, per poter attraccare all’ormeggio sociale con la nuova imbarcazione.
L’attracco all’ormeggio sociale è da considerarsi come posteggio fluviale dell’imbarcazione senza nessun onere di custodia ne responsabilità connesse, mentre il rimessaggio è inteso come area delimitata per il deposito ed il ricovero della medesima.
Le imbarcazioni attraccate alle zattere sociali devono essere corredate dagli opportuni dispositivi (telone impermeabile, agganci di sicurezza, ecc.) in modo da prevenire danni alle medesime ed a quelle degli altri soci ed al complesso nautico, fermo restando la responsabilità del socio per i danni a cose di terzi o della Società.
Il socio che in via eccezionale intende far usufruire autonomamente della propria imbarcazione ad esterni, deve acquisire preventiva autorizzazione dell’Ispettore Nautico.
È vietato lasciare in deposito sulle zattere, nei locali della casa galleggiante ed in cantiere, oggetti e materiali di proprietà dei soci.
Art. 26 Ormeggio imbarcazioni di non soci
Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica di posti barca liberi, e sulla scorta di richiesta scritta da parte di persone fisiche/giuridiche non soci, autorizzerà i richiedenti il posto barca al fine di poter ormeggiare la propria imbarcazione ai pontili della società.
Il soggetto che intende usufruire di questo servizio, dovrà impegnarsi ad accettare le prescrizioni del Consiglio di Amministrazione mediante la sottoscrizione del modello all’uopo predisposto dallo stesso.
La durata del servizio decorrerà dal 1° aprile al 30 settembre di ogni anno e la società provvederà all’eventuale alaggio e recupero dell’imbarcazione stessa e, su specifica domanda dell’utente la società potrà autorizzare il posteggio fluviale invernale per il restante periodo 30 settembre – 31 marzo.
La durata del servizio sia estivo che invernale cesserà alla data indicata nella ricevuta di pagamento e il soggetto terzo dovrà , presentare apposita richiesta per un successivo periodo di utilizzo dell’attracco.
L’utente del posto barca non potrà accedere alla Casa Galleggiante né alla Sede Sociale della Società e le imbarcazioni sono di norma ormeggiate per il periodo estivo alla zattera a valle.
La società si riserva il diritto di revocare l’uso del posto barca, qualora l’utente non si attenga alle prescrizioni imposte dalla stessa..
Il socio effettivo della società, con le dimissioni dalla stessa, preclude per la durata di tre anni il servizio disciplinato dal presente articolo.
Art.27 Mancanza utilizzo posteggio fluviale
Il posto alle zattere galleggianti, assegnato ad un socio che decida di non usufruirne, pur pagando la quota, verrà assegnato temporaneamente al socio in graduatoria di attesa avente diritto, senza che questi corrisponda alcun indennizzo né al socio assegnatario né alla Società.
Art. 28 Alaggio imbarcazioni
La Società provvede all’alaggio, al recupero della imbarcazione ed al relativo rimessaggio della stessa. L’alaggio verrà eseguito nel periodo compreso fra il 1° Aprile ed il 30 Aprile di ogni anno(dal lunedì al venerdì), mentre il recupero verrà eseguito tra il 15 ed il 30 del mese di Settembre di ogni anno. Eventuali alaggi o recuperi richiesti in periodi diversi da quelli sopracitati, dovranno essere concordati con l’Ispettore nautico e rimborsati con quota a parte.
Art. 29 Rinunzia al servizio di attracco
per iscritto al Consiglio di Amministrazione entro e non La rinuncia al servizio di attracco e rimessaggio deve essere comunicata oltre il 30 Novembre dell’anno precedente a quello in cui si intende rinunciare.
La mancanza di tale comunicazione, impegna il socio anche per l’anno successivo.
Il socio che rinuncia al servizio anche per un solo anno, perde ogni diritto al posto acquisito e qualora fosse in lista di attesa per un posto alle zattere galleggianti, viene automaticamente escluso dalla graduatoria. Una successiva richiesta di poter usufruire del servizio, sarà subordinata alla disponibilità esistente al momento della stessa.
Art 30 Rinunzia al servizio di rimessaggio
Il socio che non intende usufruire del servizio di rimessaggio deve darne avviso scritto all’Ispettore nautico entro il 1° Settembre di ogni anno e provvedere in proprio al ritiro dell’imbarcazione.
Art. 31 Servizio di ormeggio sociale
Il servizio di ormeggio sociale prevede la sola soluzione di attracco alle zattere galleggianti;
I posti alle zattere galleggianti, vengono distribuiti secondo una graduatoria risultante da un punteggio acquisito dai soci che hanno fatto domanda e risultano essere in lista di attesa. I punti della graduatoria vengono assegnati seguendo il seguente criterio:
a) un punto come anno di anzianità come socio effettivo, fino ad un massimo di dieci punti;
b) cinque punti per ogni anno di possesso ininterrotto del posto barca.
In caso di decesso del socio effettivo, il punteggio in godimento può essere trasferito al socio aggregato familiare, purché questi abbia compiuto il 18° anno di età e diventi socio effettivo.
È concesso al socio lasciare la propria imbarcazione attraccata all’ormeggio sociale anche in periodi non coperti dal servizio, purché si assuma ogni e qualsiasi attività necessaria.
Art. 32 Quota del Servizio di ormeggio sociale
La quota del servizio stabilita dal Consiglio di Amministrazione, è conseguente alle dimensioni ed al tipo di servizio usufruito. Le soluzioni riferite alle dimensioni sono due:
a) imbarcazioni di lunghezza fino a mt. 4,50 e cubatura fino a m3 6;
b) imbarcazioni di lunghezza fino a mt. 5,50 e cubatura fino a m3 6.
Ogni metro cubo eccedente i sei, verrà calcolato a parte. Le imbarcazioni ormeggiate a spina di pesce, si intendono come facenti parte del precedente punto «a».
Ogni socio potrà usufruire del servizio di attracco e rimessaggio anche con due imbarcazioni, fatto salvo la disponibilità.
Art.33 Accesso degli animali
È concesso l’accesso in Società ai cani dei soci purché provvisti di museruola e tenuti al guinzaglio. Il proprietario sarà ritenuto responsabile dei danni provocati dai medesimi.
Art 34
Il presente Regolamento annulla e sostituisce tutti i precedenti e qualsiasi altra disposizione in merito.
È reso operante dopo l’approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci.