STATUTO SOCIALE DELLA BATTELLIERI CRISTOFORO COLOMBO
Allegato B) dell’atto a rogito Notaio Dott.Francesco Gallotti di Pavia del 18/05/2018 n.6785/5084 di rep.
Articolo 1 – Costituzione – Denominazione
E’ costituta una Società cooperativa sotto la denominazione “Battellieri Cristoforo Colombo Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica”.
La bandiera della società è di forma rettangolare e costituita dal colore bianco e verde, disposti orizzontalmente, in modo che il verde si trovi nella parte superiore.
Le modalità d’uso della bandiera sociale, saranno di volta in volta deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 2 – Scopo
La società ha scopo mutualistico e, per quanto non stabilito nel presente statuto, è retta dai principi di mutualità e, ai sensi delle leggi vigenti in materia, dalle norme del libro V, Titolo VI del Codice Civile e, in quanto compatibili, dalle disposizioni sulla società per azioni.
La società ha lo scopo di favorire l’esercizio da parte degli associati di attività sportiva dilettantistica anche a carattere non competitivo in varie attività quali l’atletica leggera, il canottaggio, la canoa, il ciclismo e le bocce.
La società potrà organizzare l’attività ludico didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle discipline su riportate, nonché la gestione di locali di ritrovo e di fini sociali.
Inoltre si propone di organizzare attività motorie, culturali e ricreative finalizzate alla promozione sociale della persona umana e al miglioramento della qualità della vita.
La società potrà organizzare eventi sportivi, culturali, ricreativi, feste, manifestazioni, gite, tornei, giochi anche da tavolo e/o carte, ivi compresa l’attività di somministrazione di alimenti e bevande a vantaggio esclusivo dei soci.
La società non ha scopo di lucro. I proventi delle attività non potranno in nessun caso essere divisi tra i soci anche in forme indirette.
Il fine mutualistico potrà essere perseguito sia direttamente fornendo i servizi ai soci, sia indirettamente attraverso forme che rispondono sempre agli interessi dei soci e che siano determinate dal Consiglio di Amministrazione.
La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi. La società è apolitica e apartitica. La società potrà aderire o affiliarsi, secondo le decisioni del Consiglio di Amministrazione, a Federazioni o Organismi Sportivi Internazionali, Nazionali, Regionali e Provinciali.
Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la Società potrà (a titolo meramente esemplificativo):
a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuto utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, l’ampliamento, l’attrezzamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive;
b) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi.
Articolo 3 – Durata
La durata della società viene stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei soci.
Articolo 4 – Sede
La società ha sede nel comune di Pavia. Spetta all’organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell’ambito del territorio comunale. Spetta all’assemblea deliberare il trasferimeto della sede in altri comuni nonché l’istituzione e soppressione di sedi secondarie.
Articolo 5 – Patrimonio Sociale
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna ed indivisibili;
b) dalla Riserva Ordinaria;
c) dalle eventuali Riserve Straordinarie;
d) da elargizioni o donazioni e dai premi che i soci conseguissero in regate od altre manifestazioni sportive alle quali prendessero parte in rappresentanza o per delegazione della società.
e) da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri.
Articolo 6 – Azioni
È esclusa l’emissione dei titoli azionari e pertanto la qualifica di socio risulterà acquisita con l’annotazione a libro soci. Le azioni sono nominative e personali non possono essere cedute né in qualsiasi modo sottoposte a pegno od a vincolo, spettando il diritto di recesso ai sensi e nei limiti dell’art. 2530 c.c. In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto al rimborso delle azioni.
Gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla Società possono subentrare, ai sensi dell’art. 2534 c.c., nella partecipazione del socio deceduto.
L’organo amministrativo si pronuncia sulla richiesta di subentro presentata dagli eredi con le stesse modalità previste per l’ammissione di nuovi soci. Si applica l’articolo 2534 terzo comma c.c.
In caso di scioglimento del rapporto associativo la società provvede, ai sensi dell’art. 2535 c.c. al rimborso della partecipazione agli aventi diritto, limitatamente alla parte di capitale versata dal socio, nonché degli eventuali versamenti in conto capitale, al netto delle eventuali perdite accumulate dalla società, emergenti dall’ultimo bilancio approvato e previa compensazione con gli eventuali debiti del socio verso la società a qualsiasi titolo. La liquidazione non comprende il rimborso del soprapprezzo eventualmente versato dal socio in sede di sottoscrizione delle azioni.
Articolo 7 – Numero di azioni
Nessun socio può possedere un numero di azioni superiori a quelle per legge stabilito per le Società Cooperative.
Articolo 8 – Ammissione Soci
Il numero dei soci è illimitato. Possono chiedere l’ammissione alla Società, presentando formale domanda, tutti coloro che abbiano raggiunto la maggiore età. Nella domanda dovranno essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, l’impegno a versare l’importo totale delle quote di ammissione (quota di ingresso, azione societaria, quota sociale e corrispettivi dei servizi) con la esplicita dichiarazione di sottoporsi agli obblighi tutti del presente Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni sociali emanate od emanande. La domanda dovrà essere firmata da due soci effettivi presentatori che attestano l’onorabilità del richiedente.
Articolo 9 – Accoglimento della domanda – Obblighi e diritti dei soci – Recesso
L’accoglimento della domanda di ammissione dei nuovi soci è fatta con deliberazione dal Consiglio d’Amministrazione a sensi dell’art. 2528 c.c e con le modalità previste dal Regolamento sociale. Il Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di motivare l’eventuale rigetto secondo la procedura prevista dall’art. 2528 c.c.
I soci hanno l’obbligo:
– di liberare le azioni e di versare i contributi nei termini e nei modi fissati dal Consiglio di amministrazione, nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento;
– di osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi sociali, di collaborare al buon andamento della società e di favorire in ogni modo gli interessi sociali.
I soci hanno diritto:
– di partecipare alle deliberazioni dell’assemblea ed alle nomine alle cariche sociali;
– di usufruire dei servizi offerti dalla società e di farne usufruire ai propri aggregati come definiti al successivo art. 10, nei modi e nei limiti fissati dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
– di prendere visione del bilancio annuale e di presentare agli organi sociali eventuali osservazioni o desideri riferentesi alla gestione sociale;
– di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato Esecutivo, se quest’ultimo esiste, quando rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del numero complessivo dei soci iscritti nel libro soci e in regola col pagamento dei contributi.
L’esercizio di tali diritti spetta solo ai soci in regola con la liberazione delle azioni e con il versamento dei contributi.
Ciascun socio può recedere dalla società esclusivamente nei casi inderogabili previsti dalla legge e si applica in tal caso l’articolo 2532 c.c.
Il recesso non può essere parziale e ha effetto sia per il rapporto sociale che, in deroga all’articolo 2532 c.c., per il rapporto mutualistico, dalla comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda.
Il socio che intende recedere dalla società deve inoltrare, almeno sessanta giorni prima del termine di ogni esercizio sociale, la relativa comunicazione scritta mediante raccomandata postale o a mani al Consiglio di Amministrazione, che adotta le determinazioni previste dall’art. 6) entro il termine dell’esercizio sociale in corso.
La comunicazione di recesso non esime il socio dai versamenti ancora dovuti, compresi quelli relativi all’anno in cui essa è stata presentata.
Articolo 10 – Aggregati
Possono accedere ai servizi e ai locali della società:
a) il coniuge, l’unito civilmente ed il convivente di fatto del socio qualificato ai sensi della legge 20 maggio 2016 n. 76 e s.m.i. , il fidanzato/a del socio effettivo;
b) i figli d’ambo i sessi del socio o convivente purché di età superiore a 12 anni, facenti parte del nucleo familiare, il fidanzato/a;
c) i figli di non soci con età compresa fra gli anni 14 e gli anni 18 qualora i genitori o chi ne esercita la potestà abbia a prestare il proprio assenso obbligandosi in proprio.
d) limitatamente all’uso dei pontili, una sola persona fisica indicata dal socio che non rientra tra quelle di cui ai succitati punti, purché lo stesso socio sia proprietario di una imbarcazione.
Il regolamento determina le modalità dell’accesso degli utenti di cui sopra detti «aggregati» e il contributo annuale dovuto dal socio aggregante.
Articolo 11 – Presidente onorario
Il Consiglio di Amministrazione potrà proporre all’Assemblea Ordinaria il nominativo del socio che assumerà la carica di Presidente onorario. Non potrà essere eletto alla carica di Presidente onorario colui che faccia parte del Consiglio di Amministrazione o di altri organi sociali.
Il Presidente onorario non è membro del Consiglio di Amministrazione né ha poteri di rappresentanza. Il Presidente onorario dura in carica fino allo scadere del Consiglio di Amministrazione in carica al momento della sua nomina e potrà essere rieletto.
Articolo 12 – Sanzioni
La violazione delle norme dello Statuto e del Regolamento da parte dei soci e dei loro aggregati comporta, seconda la sua gravità, le seguenti sanzioni:
a) ammonizione;
b) ammonizione con diffida;
c) sospensione dalla attività sociale per un minimo di giorni 7 ad un massimo di anni l;
d) espulsione.
Articolo 13 – Dimissioni, Decadenza, Espulsione
La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni che dovranno essere comunicate alla Società a mezzo raccomandata spedita almeno due mesi prima della chiusura dell’esercizio sociale (31 Dicembre); il socio dimissionario non potrà più prendere parte alle deliberazioni sociali ancorché le dimissioni non siano state accettate;
b) per decadenza, su deliberazione del Consiglio d’Amministrazione per mancato pagamento delle quote di partecipazione o per mancata corresponsione dei contributi annuali;
c) per espulsione, per inosservanza delle disposizioni dell’atto costitutivo, dello statuto, del regolamento e delle delibere degli organi sociali nonché per comportamenti che cagionino pregiudizio alla società o ne ledano il prestigio o comunque compromettono il funzionamento della società e il buon rapporto con gli altri soci.
d) per decesso.
Articolo 14 – Esercizio sociale, Utili.
L’esercizio sociale va dal l° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio sociale con i relativi documenti e della relazione sulla gestione. Gli utili netti annuali saranno così ripartiti:
– al fondo di riserva legale, qualunque sia il suo ammontare, non meno della quota prevista dalla legge;
– ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, fermo l’eventuale disposto della normativa speciale in materia circa l’ammontare e i beneficiari dell’attribuzione, non meno della quota stabilita dalla legge;
– la quota di utili non assegnata ai sensi delle lettere precedenti dovrà essere accantonato a riserva.
Anche ai fini di cui all’art 2514 del Codice civile e della vigente normativa in materia di società sportive dilettantistiche:
– non potranno comunque essere distribuiti dividendi;
– le riserve non potranno essere distribuite ai soci, né essere imputate a capitale;
– in caso di scioglimento, la società cooperativa dovrà devolvere l intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, a fini sportivi.
Articolo – 15 Organi
Gli organi sociali sono: l’Assemblea, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci.
Articolo 16 – Assemblee
L’Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.
L’Assemblea ordinaria deve essere convocata per l’approvazione del bilancio almeno una volta l’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 2364 c. c. il bilancio potrà essere approvato nel maggior termine di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
L’assemblea ordinaria delibera su tutte le materie di sua competenza secondo la legge e che vengano posti all’ordine del giorno dal Consiglio di Amministrazione, oppure su istanza dei Sindaci o dei soci, che però dovranno rappresentare almeno un decimo della totalità di essi: determina, su proposta del Consiglio di amministrazione, la misura del contributo annuo ordinario, del contributo speciale e straordinario.
Sono compiti dell’Assemblea in seduta ordinaria, oltre quelli previsti inderogabilmente dalla legge:
– approvare la relazione del Consiglio d’Amministrazione sull’attività dell’anno sociale trascorso;
– eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione e, se lo ritiene, il Presidente al suo interno, nonché eleggere i componenti del Collegio dei Sindaci, se nominati;
– approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
– approvare i programmi dell’attività da svolgere;
– decidere su tutte le questioni che l’Organo Amministrativo ritiene opportuno sottoporre all’assemblea e su quelle proposte dai soci (che rappresentino almeno un decimo degli stessi) compresa la misura del contributo annuo nonché del contributo speciale e straordinario.
Sono compiti dell’Assemblea in seduta straordinaria, oltre quelli previsti inderogabilmente dalla legge:
– deliberare le modifiche statutarie;
– Delibere sullo scioglimento della Società.
L’assemblea ordinaria deve altresì approvare il regolamento e le eventuali sue modificazioni (ai sensi dell’art. 2521 c.c. con le maggioranze previste per la assemblea straordinaria).
Articolo 17 – Convocazione su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci
L’assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ove lo richiedano almeno un decimo del numero complessivo dei soci iscritti a libro soci.
In caso di richiesta di convocazione dell’assemblea da parte del Collegio Sindacale o dei soci, l’Assemblea dovrà essere convocata non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Articolo 18 – Modalità di convocazione
L’assemblea è convocata, su delibera del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso contenente l’elenco delle materie da trattare, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della prima e, eventualmente, della seconda convocazione o di quelle successive.
L’avviso deve essere spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata fatta pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci, o con qualsiasi altro mezzo che consenta di verificare la provenienza e avere riscontro della ricezione; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l’avviso deve essere spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci.
Qualora la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio l’avviso deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana almeno 15 (quindici) giorni prima dell’Assemblea: in tale caso il regolamento potrà prevedere che, qualora sia adottata la predetta formalità di convocazione, in aggiunta alla stessa i soci siano avvertiti anche con altro mezzo, specificandone le modalità, senza che ciò assurga comunque a formalità di convocazione, ai fini della validità dell’assemblea.
In mancanza delle formalità suddette, l’assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci, sono presenti tutti gli altri aventi diritto al voto e partecipa all’assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e, se nominati, di controllo.
Articolo 19 – Maggioranza
Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie sono valide, qualunque sia l’oggetto da trattare: in prima convocazione quando sia presente o rappresentato almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati alle adunanze.
Non raggiungendo per l’ora fissata il numero stabilito per la validità dell’Assemblea, la stessa sarà rinviata in seduta di seconda convocazione, che qualora non indicata nell’avviso, dovrà essere riconvocata nei termini di legge.
Articolo 20 – Diritto di voto
Nessun socio, qualunque sia il numero delle quote che possiede, può avere in Assemblea più di un voto.
I soci non possono farsi rappresentare nelle Assemblee se non per delega scritta rilasciata ad altro socio effettivo. Ogni socio non può disporre che di una sola delega.
Le riunioni assembleari si svolgono presso la sede della società o in altro luogo nel Comune di Pavia.
Le deliberazioni dell’assemblea, siano esse assunte in sede ordinaria o straordinaria, devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.
Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, il nome e cognome dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’Ordine del Giorno.
Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli eventuali obblighi di deposito e pubblicazione e trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Si applica, in quanto compatibile, l’art. 2375 c.c.
Articolo 21 – Presidenza
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione presiede l’Assemblea e nomina un Segretario che redige il verbale. In caso di sua assenza o impedimento l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Articolo 22 – Deliberazioni
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentanti nelle adunanze. Le votazioni si fanno di regola per alzata di mano, con prova e controprova.
Quando almeno un terzo dei soci presenti lo richieda, si procede per appello nominale o per scrutinio segreto.
Lo scrutinio segreto dovrà essere adottato a pena di nullità per le nomine alle cariche sociali e nelle questioni concernenti persone o quando lo richieda la maggioranza dei presenti. In caso di parità per la votazione segreta, la proposta di intende respinta.
Un medesimo oggetto non potrà essere posto all’Ordine del Giorno se non alla distanza di sei mesi dalla precedente deliberazione salvo parere favorevole del Consiglio d’Amministrazione.
Articolo 23 – Composizione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque soci e precisamente da un Presidente effettivo e da 4 (quattro) consiglieri.
È fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un Ente di promozione sportiva. Tutti gli amministratori, ivi compreso il Presidente, devono essere soci.
Il Presidente ed i membri eletti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Sono esonerati dall’obbligo di prestare cauzione.
Articolo 24 – Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
I membri del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, sono nominati dall’assemblea ordinaria dei soci.
Ove l’assemblea, in sede di nomina, decida di designare essa stessa, tra i membri nominati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l’elezione del Presidente deve essere fatta con votazione separata ed in precedenza alla nomina degli altri Consiglieri. Se i candidati a tale ufficio fossero più di due e nessuno raccogliesse la maggioranza dei voti presenti si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i due che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.
Ove l’assemblea, in sede di nomina, decida di non nominare essa stessa, tra i membri nominati, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in ogni caso, quanto ai membri diversi dal Presidente, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero dei voti.
In caso di parità di voti ottenuti tra due o più candidati, si procederà ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che avranno ricevuto egual numero di voti.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non nominato dall’assemblea, verrà scelto dal Consiglio stesso tra i suoi membri.
Art. 25 Delega di poteri
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2544 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.
Il Consiglio d’Amministrazione può nominare nel suo seno un Vice Presidente, un Segretario, un Economo, un Ispettore nautico delegando agli stessi in conformità a quanto previsto dal comma precedente, proprie attribuzioni.
Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.
In ogni caso, quando il soggetto nominato non fa parte del consiglio di amministrazione, l’attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.
Articolo 26 – Riunioni
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o suo impedimento, del Vice Presidente, ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e perché possa validamente deliberare occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di suffragi prevarrà il voto del Presidente.
Articolo 27 – Funzioni e cessazione dalla carica
Al Consiglio di Amministrazione compete l’ordinaria e la straordinaria amministrazione per la gestione della società, fatto salvo quanto riservato dalla legge o dal presente statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:
a) fissa l’ordine del giorno delle assemblee dei soci e loro convocazione;
b) redige il bilancio consuntivo annuale;
c) cura il conseguimento dei fini sociali in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea;
d) propone all’Assemblea il bilancio di previsione e la misura dei contributi annuali;
e) adotta i provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo 12;
f) adotta i provvedimenti di decadenza ed espulsione di cui all’articolo 13;
g) delibera in merito all’acquisizione a qualsiasi titolo dei beni mobili e degli impianti sociali;
h) determina le modalità di utilizzazione di tutti i beni sociali;
i) delibera in merito alla stipulazione dei contratti relativi al personale che presta servizio presso la società;
j) predispone le norme per il funzionamento della sede e degli impianti;
k) propone all’assemblea la nomina del Presidente onorario di cui all’art. 11
l) delibera in merito all’apertura o all’accensione di finanziamenti sotto qualsiasi forma con banche e società finanziarie e il rilascio di garanzie reali o personali
m) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove non nominato dall’assemblea.
Ferma restando la possibilità di una decisione assembleare in materia, al Consiglio di Amministrazione spetta la competenza, per adottare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
Qualora sulla stessa materia si pronunci sia l’assemblea straordinaria che l’organo amministrativo sopra delegato, prevale la delibera anteriore nel tempo. Si applica in ogni caso l’art. 2436 c.c.
Il Consiglio d’Amministrazione può disporre, per fatti di particolare gravità e con provvedimento motivato, l’immediata sospensione cautelare del trasgressore, con l’obbligo di avviare immediatamente il procedimento disciplinare secondo le modalità stabilite dal Regolamento. Se nel corso dell’esercizio vengono mancare uno o più amministratori, si applica l’art. 2386 del codice civile.
Qualora, per dimissioni o per altre cause, venga a mancare più della metà degli amministratori, tutti gli amministratori si intendono dimissionari.
Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d’urgenza l’assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e decadono dalla carica a seguito dell’accettazione di questi ultimi.
Articolo 28 – Il Presidente
Al Presidente è attribuita la rappresentanza giudiziale ed estragiudiziale della Società Egli può adottare provvedimenti urgenti e indifferibili, soggetti a successiva ratifica da parte del Consiglio.
Il Presidente dà esecuzione a tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione ed ha facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti.
Articolo 29 – Assenza o impedimento
In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vice Presidente le loro funzioni, ivi comprese quelle relative alla rappresentanza legale della società, spettano al Consigliere più anziano di età.
Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente o del Consigliere Anziano fa piena prova dell’assenza o dell’impedimento rispettivamente del Presidente o del Vice Presidente.
Articolo 30 – Gratuità della carica
Le funzioni del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.
Articolo 31 Composizione, funzioni
Qualora ricorrano i requisiti dell’articolo 2409-bis c.c. e fuori dai casi in cui leggi speciali impongano la certificazione del bilancio, il controllo contabile può essere esercitato dal Collegio Sindacale.
Il Collegio Sindacale dovrà essere nominato nei casi previsti all’articolo 2543 c.c.
Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti preferibilmente tra i soci dall’assemblea, alla quale spetta la nomina del Presidente del Collegio medesimo.
Ove fossero richiesti dalla legge requisiti professionali specifici i Sindaci potranno essere anche non soci, retribuiti secondo le tariffe professionali.
Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.
Ai Sindaci sono attribuite le funzioni stabilite dalla legge e dal presente statuto. I Sindaci rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Articolo 32 – Scioglimento della Società
La Società si intende sciolta di diritto nei casi previsti dal Codice Civile. L’Assemblea può deliberare l’anticipato scioglimento della società. L’Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori scegliendoli, possibilmente tra i soci.
Articolo 33 Cessazione della società
Nel caso di cessazione della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, deve essere devoluto a fini sportivi.
Articolo 34 Regolamenti interni
Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società è disciplinato da un regolamento interno. I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall’assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.
Articolo 35 – Varie
Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti reciproci e con la società, è quello che risulta dai libri sociali.
Articolo 36 – Rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti leggi.
Pavia, 18 (diciotto) maggio 2018 (duemiladiciotto)Nuovo paragrafo